A) VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

Le finalità sono didattiche e di integrazione della normale attività della scuola, sia sul piano della formazione generale della personalità degli studenti, quindi della socializzazione, dell'arricchimento culturale e del potenziamento espressivo, sia sul piano dell'orientamento e della preparazione specifica attinente all'indirizzo. Pertanto uscite e viaggi, in quanto intesi quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi diversi aspetti, devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici degli indirizzi di istituto e dunque completamente condivisi dall’intero Consiglio di ogni classe

Ogni uscita didattica implica il coinvolgimento attivo degli alunni affinché la vivano con consapevolezza culturalmente fondata da acquisire in fase preparatoria

ART. 2 ORGANI COMPETENTI

L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno dell’istituzione scolastica.

La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione delle iniziative in modo che siano compatibili con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata[1].

Nell'ambito dell'Autonomia organizzativa e didattica, esaminata la normativa in vigore in ambito nazionale e regionale, nella fase iniziale di ogni anno scolastico, la scuola (Collegio dei Docenti) definisce i criteri e delibera in materia di Visite Guidate, Viaggi d'Istruzione e Scambi culturali con scuole estere. Nel rispetto di tali criteri i Consigli di Classe/Sezione attuano la programmazione delle iniziative in corso d’anno.

Tale programmazione deve basarsi su progetti articolati e coerenti, che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari delle scuole e non come semplici occasioni di evasione; nelle delibere vengono indicate espressamente le procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi si prefiggono

ART. 3 TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

1. viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;

2. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto al fine di un proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

3. viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola); hanno valenza formativa e mirano a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportiva. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell’educazione alla salute.

4. visite guidate: si effettuano in orario curriculare o nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc. [2]

5. scambi educativi con l’estero[3] (si rimanda al punto B del presente regolamento)

6. stage linguistici all’estero (si rimanda al punto C del presente regolamento)

ART. 4 ORGANIZZAZIONE

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche affida ad uno o più docenti scelti, dei rispettivi ordini scolastici, il compito di operare perché venga predisposto il piano annuale delle visite e viaggi d’istruzione; in collaborazione con loro, opera un monitoraggio di tutte le iniziative, abbinando le classi in modo opportuno e funzionale alla riuscita del progetto.

I docenti affidatari prendono visione delle iniziative che pervengono a scuola ed informano gli altri docenti sugli itinerari, sulle finalità e sulla concreta fattibilità delle proposte dando indicazioni sulla parte organizzativa, sui mezzi, sui costi.

I Consigli di classe, interclasse o intersezione provvedono ad esaminare le proposte, verificandone la coerenza con le finalità del POF e con le attività previste nella programmazione di ciascuna classe/sezione; definiscono, quindi, un ‘calendario’ delle visite e viaggi d’istruzione indicando il periodo massimo utilizzabile in un anno scolastico da ciascuna classe/sezione (tale limite potrà essere superato per conseguire obiettivi di particolare importanza formativa, in coerenza con gli indirizzi di studio[4]) e la settimana in cui sono da concentrare i viaggi d'istruzione delle varie classi, al fine di limitare al massimo il disagio per un irregolare svolgimento dell'attività didattica.

E' cura di ciascun docente in varia forma coinvolto (perché accompagnatore o perché disciplinarmente interessato ai contenuti appresi….), verificare gli obiettivi raggiunti attraverso ogni uscita didattica e registrare le sue osservazioni

La Segreteria osserva i seguenti adempimenti:

- consegna la modulistica prevista al responsabile del viaggio d’istruzione o visita guidata

- predispone le lettere di incarico ai docenti

- conserva ogni modulistica ‘di ritorno’ (dai docenti, dalle famiglie, dalle agenzie….)

- conserva i versamenti effettuati dai genitori e le autorizzazioni all’uscita degli allievi

- prepara i mandati di eventuali anticipi alle agenzie e ulteriore saldo

E' fatto divieto:

a) di effettuare visite guidate di un solo giorno nei giorni festivi.

È opportuno:

a) evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi

b) evitare di effettuare visite e viaggi d'istruzione nell'ultimo mese delle lezioni; questo, infatti, è il periodo in cui si concludono i programmi e le verifiche. A questo divieto si può derogare solo per viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l’educazione ambientale, considerato che tali attività all’aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera[5] o in casi di ‘particolari’ situazioni che ne abbiano impedito lo svolgimento in altra data.

ART. 5 PROCEDURA

Definizione di:

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe[6]

b) elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte (dagli stessi accompagnatori) circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza (ciò, attraverso dichiarazione stessa di cui all'allegato modello);

c) dichiarazioni di consenso delle famiglie degli alunni;

d) preventivo di spesa con indicazione della quota a carico degli alunni

e) programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici. I programmi di visita, una volta definiti, saranno forniti alle famiglie.

f) prospetto comparativo delle offerte di almeno tre agenzie di viaggio interpellate[7]

g) certificazioni riguardanti l’automezzo da utilizzare

h) polizze assicurative contro gli infortuni degli alunni[8]

ART. 6 DESTINATARI

La partecipazione degli alunni ai viaggi d’istruzione deve essere, di norma, almeno del 75% dei componenti della singola classe, mentre per le visite guidate deve essere del 90% (ad eccezione dei viaggi…proposti ad alunni di diverse classi)

Gli alunni che non partecipano all’uscita educativa vengono affidati ad altro insegnante perché seguano la normale attività didattica (secondo un ‘possibile’ orario predefinito)

I bambini della Scuola dell’infanzia, non partecipano a viaggi d’istruzione[9]. Si potranno effettuare solo brevi escursioni o visite guidate, secondo modalità adeguate all’età dei bambini.

I bambini della Scuola primaria effettuano principalmente visite guidate con l’avvertenza che gli spostamenti avvengano all’interno della provincia per i bambini più piccoli (classi prime e seconde), nell’ambito della regione per quelli più grandi (classi terze, quarte e quinte).

Sono anche consentiti, per i bambini più grandi, viaggi di più giorni (preferibilmente non più di tre) nell’ambito del territorio nazionale.

Gli alunni della Scuola secondaria di I grado possono effettuare spostamenti sull’intero territorio nazionale fino a prevedere n. 4 pernottamenti.

Unica eccezione, per gli alunni della classe III, è costituita dal gemellaggio con la Francia: per questa iniziativa culturale è consentita una permanenza indicativamente di giorni sette.

Gli alunni della Scuola secondaria di II grado possono effettuare spostamenti sull’intero territorio nazionale ed estero normalmente fino a 6 giorni

Eccezioni sono costituite dai gemellaggi con Stati esteri

E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino classi di studenti compresi nella medesima fascia d'età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. Fanno eccezione le uscite per la partecipazione, anche di alunni di classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, attività per le eccellenze, attività sportive agonistiche…..

Tutti i partecipanti a viaggi di istruzione all’estero debbono essere in possesso di un documento valido per l’espatrio e del modello rilasciato dalla ASL di appartenenza ai fini del diritto alle prestazioni sanitarie o della tessera sanitaria europea.

Per gli alunni diversamente abili[10]

Posto il diritto degli alunni diversamente abili a partecipare alle gite scolastiche, è affidata alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto (ove necessario, un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili)

.

ART. 7 ACCOMPAGNATORI

E' opportuno che siano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

L'incarico di accompagnatore è prestazione di servizio con l’assunzione degli obblighi correlati.

Si dispone la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni.

È da prevedere un docente accompagnatore supplente, per subentro in caso di imprevisto, per ogni classe.

Durante l’uscita nessun docente è autorizzato a lasciare anche temporaneamente incustodito il gruppo-classe, salvo che per causa di forza maggiore e previo affido ad altro docente accompagnatore.

L'incarico di docente accompagnatore è conferito dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche.

Non è esclusa la partecipazione della stessa Coordinatrice delle attività educative e didattiche, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con Autorità locali o straniere.

Di norma i docenti si avvicendano in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate.

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita (oltre che per l’eventuale genitore che partecipi alla gita in veste di esperto - guida turistica), a condizione che gli stessi s'impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni (dichiarazione di cui all'allegato modello). Tale presenza non sostituisce quella obbligatoria dei docenti.

ART. 8 SICUREZZA

A tutela dell'incolumità dei partecipanti si prevede:

a) sia pure non escludendo l'utilizzazione di automezzi[11], di preferire l'uso del treno, della nave e dell'aereo (specie per le lunghe percorrenze);

b) di porre attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi o della ditta di autotrasporto onde verificarne documentalmente l'affidabilità

c) la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere (obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio).

d) la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne. Circa tale divieto non è escluso che vi possano essere eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento. Pertanto nel caso di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo (es. per destinazioni all’estero) può risultare più conveniente applicare il principio esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore notturne

Misure di contenimento delle spese delle famiglie

Nella progettazione delle attività i docenti pongono massima cura affinché l’aggravio economico richiesto alle famiglie sia contenuto e sostenibile anche dai meno abbienti.

Quanto eccede la spesa ‘base’ per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o per partecipare ad iniziative particolari non programmate è a carico delle famiglie

Dopo aver prenotato la visita guidata o il viaggio d’istruzione, in caso di assenza, non può essere rimborsato alla famiglia quanto è stato versato.

In allegato il ‘REGOLAMENTO’ relativo al comportamento il cui rispetto è richiesto con sottoscrizione, sia agli alunni che ai loro genitori prima di ogni uscita



[1] C.M. 2 Ottobre 1996 n. 623; D.P.R. n° 275/1999 e D.P.R. 347/2000

[2] Per tale classificazione cfr C. M. 2 ottobre 1996, n. 623

[3] C.M. 23 Luglio 1996 n. 358 e C.M. 18 novembre 1998 n° 455

[4] C.M. 2/10/1996 n° 623 e C.M. 291/92

[5] C. M. 291/1992

[6] La circolare Ministero Interno n. 3 del 14 marzo 1995 (su G.U. 15.04.1995, n. 89) ha precisato che per le gite scolastiche su territorio nazionale, a norma dell’art. 293 del T.U. leggi di pubblica sicurezza (18.06.1931, n. 773, e reg. esec. 06.05.1940, n. 635) il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, può rilasciare un documento riportante le generalità di ciascun alunno e la foto dello stesso legata da timbro a secco, senza che sia necessaria l’acquisizione di fotografie autenticate né alcuna certificazione da parte delle famiglie (in genere per l’espatrio di minori v. c.m. Interno n. 14/1998), tenuto conto che le generalità degli alunni sono ampiamente desumibili da atti già in possesso dell’Amministrazione scolastica. La C.M. n. 380/1995 ha precisato che l’elenco nominativo, redatto su apposito modulo (allegato alla decisione del Consiglio europeo 30.11.1994) è sufficiente per la partecipazione di studenti extracomunitari frequentanti scuole italiane a viaggi di istruzione in Paesi comunitari, senza che sia necessario avviare la procedura di richiesta del visto d’ingresso.

[7] L'agenzia prescelta garantirà:

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

[8] La circolare n. 36/1995, nella parte relativa ai viaggi di istruzione, ha ricordato che non possono essere sostenute a carico della scuola spese per coperture assicurative concernenti la responsabilità civile verso terzi dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni, ovvero gli infortuni dei docenti accompagnatori. Si tratta infatti di rischi (i primi) connessi direttamente all’esplicazione della funzione professionale e quindi propri del soggetto prestatore d’opera e assicurabili a suo personale carico, ovvero di rischi (i secondi) che, connessi al rapporto di lavoro, sono coperti da assicurazione obbligatoria Inail.

[9] C. M 291/1992

[10] Nota n. 645 dell'11/04/2002 che richiama le CC. MM. n. 291/92 e n. 623/96

[11] Atti circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli:

a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per gli autobus in servizio di linea;

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale utile per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;

i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);

l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici

 
 

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